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PGI for artisanal and industrial products: everything you need to know about Legislative Decree 51/2026

4 May 2026 by
PGI for artisanal and industrial products: everything you need to know about Legislative Decree 51/2026
Camera Di Commercio Italiana in Belgio

Il contesto: una svolta storica per il made in Italy non-food

Per decenni, il sistema delle Indicazioni Geografiche Protette in Europa ha riguardato quasi esclusivamente il settore agroalimentare. Lo Champagne, il Prosciutto di Parma, il Parmigiano Reggiano: esempi noti di come un'origine geografica possa diventare un valore economico certificato e difeso a livello comunitario.

Ma cosa succedeva al vetro di Murano, alla ceramica di Caltagirone, ai tessuti di Como o ai merletti di Burano? Fino a poco fa, nulla di equivalente a livello europeo.

Con il Regolamento (UE) 2023/2411, entrato in vigore il 16 novembre 2023 e applicabile dal 1° dicembre 2025, l'Unione Europea ha colmato questa lacuna introducendo le cosiddette IGP non-agri — un sistema di protezione delle indicazioni geografiche esteso per la prima volta ai prodotti artigianali e industriali.

L'Italia ha completato il recepimento con il Decreto Legislativo 2 aprile 2026, n. 51, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2026. L'entrata in vigore è fissata al 7 maggio 2026.

Cosa sono le IGP non-agri e quali prodotti riguardano

Le Indicazioni Geografiche Protette per prodotti artigianali e industriali (CIGI – Craft and Industrial Geographical Indication) garantiscono che un prodotto sia originario di un luogo, regione o paese specifico, con almeno una fase della produzione svolta nell'area geografica di riferimento.

I settori coperti dal Regolamento UE includono, tra gli altri:

  • Oggetti in vetro, come il vetro di Murano

  • Ceramica e porcellana, incluse le produzioni di Caltagirone e Vietri sul Mare

  • Gioielli e articoli in metallo pregiato

  • Tessuti, pizzi e merletti con identità territoriale

  • Cuoio e pelletteria

  • Strumenti musicali legati a tradizioni locali

  • Oggetti in legno

Il principio è lo stesso già consolidato nell'agroalimentare: il nome geografico diventa un asset protetto, associato a una qualità certificata e a un'identità produttiva verificabile.

L'impianto del D.Lgs. 51/2026: come funziona

Il decreto si articola in sette titoli e 27 articoli. Ecco i pilastri principali.

Autorità competente Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) è individuato come autorità nazionale responsabile della fase italiana del processo di registrazione. In concreto, la funzione sarà esercitata dalla Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGPI-UIBM).

La procedura di registrazione in due fasi

La registrazione di un'IGP non-agri si articola su due livelli:

  1. Fase nazionale: le associazioni di produttori presentano domanda tramite il portale telematico dell'UIBM, allegando il disciplinare di produzione e la documentazione prevista. L'ufficio verifica la ricevibilità, valuta la domanda, gestisce eventuali opposizioni e adotta la decisione finale.

  2. Fase europea: se la fase nazionale si conclude positivamente, la DGPI-UIBM trasmette la domanda all'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), che procede alla valutazione finale. La Commissione Europea interviene solo nei casi specificamente previsti dal Regolamento.

Il risultato è una registrazione unica valida in tutti e 27 gli Stati membri dell'UE — eliminando la frammentazione del sistema precedente, in cui un produttore doveva registrare la propria indicazione geografica separatamente in ogni Paese.

Controlli e monitoraggio Il MIMIT-DGPU-UIBM è anche l'autorità competente per i controlli sulla conformità dei prodotti ai disciplinari, sia prima che dopo l'immissione sul mercato, incluso il commercio elettronico. I produttori sono soggetti a un sistema di autodichiarazione per la verifica della conformità.

Sanzioni Il decreto introduce un apparato sanzionatorio specifico su due livelli:

  • Penale: l'articolo 517-quater del codice penale — che punisce la contraffazione o l'alterazione di indicazioni geografiche — viene esteso ai prodotti artigianali e industriali.

  • Amministrativo: sanzioni specifiche per chi usurpa una denominazione geografica protetta, la evoca in prodotti non registrati, adotta pratiche commerciali ingannevoli o viola la conformità al disciplinare.

La scadenza da non perdere: dicembre 2026

Chi possiede già una protezione nazionale per un'indicazione geografica di prodotti artigianali o industriali deve agire con tempestività. Ai sensi dell'art. 70 del Regolamento (UE) 2023/2411, entro il 2 dicembre 2026 le protezioni nazionali preesistenti cessano di avere effetto.

Le domande pendenti in sede nazionale che non siano accompagnate da una contestuale richiesta di registrazione UE si considerano non presentate.

Per associazioni di produttori e imprese che hanno investito in denominazioni territoriali, questa finestra non è trascurabile.

Perché questo decreto conta davvero

L'introduzione delle IGP non-agri non è una semplice formalità burocratica. È il riconoscimento che il saper fare artigiano ha un valore economico misurabile e merita gli stessi strumenti di tutela riservati al settore alimentare.

Per l'Italia, Paese con una delle più alte concentrazioni di produzioni locali ad alto valore identitario in Europa, le implicazioni sono concrete:

  • Protezione dai falsi: le denominazioni registrate non potranno essere imitate o evocate da produttori non autorizzati, nemmeno se accompagnate da diciture come "tipo", "stile" o "alla maniera di".

  • Accesso ai mercati internazionali: il marchio IGP europeo è riconoscibile e rispettato in decine di mercati extra-UE con cui esistono accordi bilaterali.

  • Valorizzazione delle economie locali: le IGP non-agri contribuiscono a mantenere competenze, posti di lavoro e know-how nelle regioni in cui le produzioni sono radicate, stimolando anche l'indotto turistico.

Cosa fare ora

Se sei un'associazione di produttori, un'impresa artigiana, uno studio di consulenza in proprietà intellettuale o semplicemente un operatore del settore, i passi concreti sono:

  1. Verifica se i tuoi prodotti rientrano nel perimetro del Regolamento UE 2023/2411

  2. Contatta l'UIBM o uno specialista in proprietà industriale per valutare i requisiti per la registrazione

  3. Prepara il disciplinare di produzione e la documentazione richiesta

  4. Agisci entro dicembre 2026 se hai già una protezione nazionale in corso

Il portale telematico dell'UIBM è il punto di accesso ufficiale per la presentazione delle domande.


Fonte: Gazzetta ufficiale

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